ConvenzioneTitolo I

Art. 14

Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari

In vigore dal 15 dic 1989
Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari Le Parti contraenti possono parimenti senza l'impiego di mezzi coattivi notificare gli atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione a cura delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo