Convenzione›Titolo I
Art. 14
14 / 50Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari
In vigore dal 15 dic 1989
Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle
Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari
Le Parti contraenti possono parimenti senza l'impiego di mezzi coattivi notificare gli atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione a cura delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-14