Convenzione›Titolo I
Art. 1
Protezione Giuridica
In vigore dal 15 dic 1989
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
SOCIALISTA CECOSLOVACCA RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA CIVILE E PENALE
Il Presidente delal Repubblica Italiana
e
Il Presidente della Repubblica Socialista Cecoslovacca
desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e la cooperazione fra i due Stati conformemente alle disposizioni dell'Atto Finale della
Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
e al fine di migliorare la loro cooperazione nel campo giudiziario
hanno convenuto quanto segue:
Protezione Giuridica
1. I Cittadini di ciscuna Parte contraente beneficiano, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, nel territorio dell'altra Parte, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di questa Parte.
2. I cittadini di una delle Parti contraenti hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorità giudiziarie di questa Parte, alle stesse condizioni dei cittadini dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi.
3. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai cittadini delle Parti contraenti applicano, in quanto applicabili, alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione dell'una delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-1