Convenzione›Titolo I
Art. 2
Assistenza Giudiziaria
In vigore dal 15 dic 1989
Assistenza Giudiziaria
1. Le autorità giudiziarie delle due Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria nelle materie contemplate dalla presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla redazione, trasmissione e notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti, dei testimoni e degli imputati nonché all'acquisizione e trasmissione delle prove materiali.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-2