Art. 4 · Sistemi di comunicazione
ConvenzioneTitolo I

Art. 4

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Sistemi di comunicazione

In vigore dal 15 dic 1989
Sistemi di comunicazione Le Autorità Giudiziarie rivolgono le domande di notificazione di atti e di concessione di assistenza giudiziaria per il tramite delle loro autorità centrali, a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-4