Art. 26 · Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione
ConvenzioneTitolo II

Art. 26

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Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione

In vigore dal 15 dic 1989
Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione 1. Le autorità giudiziarie delle Parti contraenti nel procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze applicano la legge del proprio Stato a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti. 2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento o l'esecuzione della sentenza si limita a verificare se le condizioni previste dagli della presente Convenzione sono state soddisfatte.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-26