AccordoParte V

Art. 21

Modalità delle comunicazioni.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Modalità delle comunicazioni). 1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti è trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta. 2) Organo competente è per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.
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Modalità delle comunicazioni. (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo