Accordo›Parte V
Art. 23
Attività degli organi competenti.
In vigore dal 28 mag 1989
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(Attività degli organi competenti).
1) L'organo competente della Parte richiesta, a seguito della domanda di assistenza, adotta, nei limiti derivanti dalle norme del proprio ordinamento, le misure per l'ottenimento degli alimenti.
2) Tale organo informa l'organo competente dell'altra Parte delle misure adottate e del loro esito. Qualora non sia stato possibile effettuare alcun adempimento, lo comunica indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-23