AccordoParte VI

Art. 24

Decisioni da riconoscere ed eseguire

In vigore dal 28 mag 1989
(Decisioni da riconoscere ed eseguire) 1) Ciascuna Parte contraente riconosce ed esegue alle condizioni stabilite dal presente Accordo, le decisioni in materia di alimenti pronunciate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte. 2) Tra le decisioni di cui al comma precedente sono comprese anche le transazioni giudiziarie concernenti i pagamenti di alimenti nonché le decisioni per le spese processuali.
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Decisioni da riconoscere ed eseguire (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo