AccordoParte VI

Art. 26

Competenza.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Competenza). Le autorità giudiziarie della parte richiedente sono considerate competenti ai sensi del presente Accordo se al momento dell'avvio del procedimento l'attore oppure il convenuto avevano la propria residenza sul territorio di tale Parte.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-26

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Competenza. (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo