Accordo›Parte VI
Art. 25
Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione.
In vigore dal 28 mag 1989
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(Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione).
1) Le decisioni vengono riconosciute ed eseguite in presenza delle seguenti condizioni:
a) la decisione ha valore di cosa giudicata ed ha forza esecutiva a norma delle leggi della Parte richiedente;
b) l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione era competente nel procedimento ai sensi dell';
c) la parte soccombente è stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;
d) per la stessa controversia, tra le medesime parti non è già stata emanata una sentenza definitiva dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta o presso tali autorità non è pendente un procedimento sulla stessa controversia iniziato anteriormente all'introduzione del procedimento davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente;
e) il riconoscimento e l'esecuzione non sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
2) Nella decisione sul riconoscimento e l'esecuzione la Parte richiesta si limita a stabilire se ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo e dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-25