AccordoParte VI

Art. 25

Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione). 1) Le decisioni vengono riconosciute ed eseguite in presenza delle seguenti condizioni: a) la decisione ha valore di cosa giudicata ed ha forza esecutiva a norma delle leggi della Parte richiedente; b) l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione era competente nel procedimento ai sensi dell'; c) la parte soccombente è stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente; d) per la stessa controversia, tra le medesime parti non è già stata emanata una sentenza definitiva dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta o presso tali autorità non è pendente un procedimento sulla stessa controversia iniziato anteriormente all'introduzione del procedimento davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente; e) il riconoscimento e l'esecuzione non sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2) Nella decisione sul riconoscimento e l'esecuzione la Parte richiesta si limita a stabilire se ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo e dell'.
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Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione. (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo