AccordoParte VI

Art. 28

Procedura.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Procedura). La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione è regolata dalle leggi della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-28

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Procedura. (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo