Art. 2

In vigore dal 28 mag 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' dell'accordo e allo scambio di note.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-rd-2

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