AccordoParte I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 mag 1989
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E SULLO SCAMBIO DI ATTI DI STATO CIVILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, al fine di promuovere la cooperazione tra i due Stati in conformità ai principi dell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia civile e in quello dello scambio di atti di stato civile, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo. A tale scopo hanno designato loro plenipotenziari: la Repubblica Italiana, S.E. Giulio Andreotti, Ministro degli affari esteri; la Repubblica Democratica Tedesca, S.E. Oskar Fischer, Ministro degli affari esteri; i quali hanno concordato quanto segue: . (Definizioni) Ai fini del presente Accordo il significato delle seguenti espressioni è così precisato: a) l'espressione " materia civile " comprende anche il diritto di famiglia e il diritto del lavoro; b) l'espressione " autorità giudiziaria " comprende per la R.D.T. anche i Notariati di Stato e i "Referate fur Jugendhilfe" (Uffici per la protezione dei giovani).
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-1

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