Accordo›Parte I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 mag 1989
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
DEMOCRATICA TEDESCA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN
MATERIA CIVILE E SULLO SCAMBIO DI ATTI DI STATO CIVILE
La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, al fine di promuovere la cooperazione tra i due Stati in conformità ai
principi dell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione in Europa,
animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia civile e in quello dello scambio di atti di stato civile, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo.
A tale scopo hanno designato loro plenipotenziari:
la Repubblica Italiana, S.E. Giulio Andreotti, Ministro degli affari esteri;
la Repubblica Democratica Tedesca, S.E. Oskar Fischer, Ministro degli affari esteri;
i quali hanno concordato quanto segue:
.
(Definizioni)
Ai fini del presente Accordo il significato delle seguenti espressioni è così precisato:
a) l'espressione " materia civile " comprende anche il diritto di famiglia e il diritto del lavoro;
b) l'espressione " autorità giudiziaria " comprende per la R.D.T. anche i Notariati di Stato e i "Referate fur Jugendhilfe" (Uffici per la protezione dei giovani).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-1