Accordo›Parte VII
Art. 31
In vigore dal 28 mag 1989
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1) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
2) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altro Stato contraente.
Fatto in doppio esemplare a Berlino il 10 luglio 1984 ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-31