AccordoParte VII

Art. 31

In vigore dal 28 mag 1989
. 1) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 2) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altro Stato contraente. Fatto in doppio esemplare a Berlino il 10 luglio 1984 ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo