Art. 24 · Decisioni da riconoscere ed eseguire
AccordoParte VI

Art. 24

24 / 31

Decisioni da riconoscere ed eseguire

In vigore dal 28 mag 1989
(Decisioni da riconoscere ed eseguire) 1) Ciascuna Parte contraente riconosce ed esegue alle condizioni stabilite dal presente Accordo, le decisioni in materia di alimenti pronunciate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte. 2) Tra le decisioni di cui al comma precedente sono comprese anche le transazioni giudiziarie concernenti i pagamenti di alimenti nonché le decisioni per le spese processuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-24