AccordoParte IV

Art. 18

Scambio di atti di stato civile.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Scambio di atti di stato civile). 1) Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra, in esenzione da spese, gli atti di stato civile, e annotazioni connesse, relativi ad eventi, verificatisi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concernenti cittadini di quest'ultima Parte. 2) Gli atti vengono trasmessi trimestralmente da ciascuna Parte alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altra Parte. Gli atti di morte sono trasmessi senza indugio.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-18

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