Accordo›Parte IV
Art. 18
Scambio di atti di stato civile.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Scambio di atti di stato civile).
1) Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra, in esenzione da spese, gli atti di stato civile, e annotazioni connesse, relativi ad eventi, verificatisi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concernenti cittadini di quest'ultima Parte.
2) Gli atti vengono trasmessi trimestralmente da ciascuna Parte alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altra Parte. Gli atti di morte sono trasmessi senza indugio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-18