Accordo›Parte III
Art. 16
Competenza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
In vigore dal 28 mag 1989
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(Competenza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari).
Ciascuna Parte contraente può effettuare notifiche di atti ai propri cittadini e procedere, senza mezzi coercitivi, alla loro audizione a mezzo delle proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-16