AccordoParte III

Art. 14

Spese.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Spese). Le spese derivanti dall'espletamento della domanda di assistenza giudiziaria vengono sostenute dalla Parte richiesta. Le spese per le consulenze tecniche vengono rimborsate dalla Parte richiedente.
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Spese. (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo