AccordoParte III

Art. 9

Richieste di assistenza giudiziaria.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Richieste di assistenza giudiziaria). 1) La domanda di assistenza deve indicare: a) l'autorità giudiziaria che formula la richiesta e, ove possibile, quella alla quale è rivolta; b) il procedimento al quale essa si riferisce; c) l'identità delle parti e degli altri soggetti, la loro posizione processuale, la loro cittadinanza, la loro professione o attività, il luogo di residenza o di domicilio; d) il nome e indirizzo dei rappresentanti legali; e) l'oggetto della richiesta, gli atti da compiere. 2) La domanda e i documenti allegati devono essere datati, firmati e muniti di sigillo dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria alcuna legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-9

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Richieste di assistenza giudiziaria. (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo