Accordo›Parte II
Art. 5
Accesso alle autorità giudiziarie.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Accesso alle autorità giudiziarie).
I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorità giudiziarie, per la difesa dei loro diritti e interessi, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
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