AccordoParte I

Art. 4

Modalità delle comunicazioni.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Modalità delle comunicazioni). Le autorità giudiziarie delle Parti contraenti comunicano tra di loro per il tramite dei Ministri della Giustizia, ove il presente Accordo non disponga altrimenti.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-4

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