AccordoParte I

Art. 2

Persone giuridiche.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Persone giuridiche). Le disposizioni del presente Accordo riguardanti i cittadini delle Parti contraenti valgono - in quanto applicabili - anche per le persone giuridiche costituite in conformità alle leggi di una delle Parti e che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti.
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