Accordo›Parte II
Art. 7
Esenzione dalle tasse e dai depositi.
In vigore dal 28 mag 1989
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(Esenzione dalle tasse e dai depositi).
1) Ai cittadini di una delle Parti contraenti è accordata sul territorio dell'altra Parte l'esenzione dalle tasse e dai depositi delle spese processuali, nonché ogni altro beneficio previsto dalle leggi o dai regolamenti, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai cittadini di quest'ultima Parte.
2) Le esenzioni e i benefici accordati per un procedimento dall'Autorità giudiziaria di una Parte contraente si applicano anche a tutti gli atti processuali che per il medesimo procedimento vengono effettuati dalle Autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente.
3) La certificazione relativa alla situazione personale o patrimoniale del richiedente, eventualmente necessaria per la concessione delle esenzioni o benefici, è rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza.
4) Se il richiedente non ha la residenza nel territorio di nessuna delle Parti contraenti la certificazione può essere rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente di cui è cittadino, competente per il luogo della sua residenza.
5) L'autorità che rilascia le certificazioni, che le riceve o che deve decidere sulla ammissione alle esenzioni o ai benefici, può chiedere alle autorità dell'altra Parte informazioni complementari.
6) La richiesta concernente le esenzioni e i benefici può essere presentata tramite l'autorità giudiziaria competente della Parte contraente sul cui territorio il richiedente ha la residenza. Tale autorità trasmette, tramite i Ministeri della Giustizia, la richiesta insieme alla certificazione di cui al comma 3, all'autorità giudiziaria competente dell'altra Parte contraente.
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