AccordoParte I

Art. 3

Informazioni.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Informazioni). Ciascuna Parte contraente fornirà all'altra, su domanda, informazioni sulle proprie leggi e regolamenti in materia civile e sulla loro applicazione giurisprudenziale.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-3

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