Accordo›Parte I
Art. 3
3 / 31Informazioni.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Informazioni).
Ciascuna Parte contraente fornirà all'altra, su domanda, informazioni sulle proprie leggi e regolamenti in materia civile e sulla loro applicazione giurisprudenziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-3