Accordo›Parte I
Art. 2
2 / 31Persone giuridiche.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Persone giuridiche).
Le disposizioni del presente Accordo riguardanti i cittadini delle Parti contraenti valgono - in quanto applicabili - anche per le persone giuridiche costituite in conformità alle leggi di una delle Parti e che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-2