Art. 5 · Accesso alle autorità giudiziarie.
AccordoParte II

Art. 5

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Accesso alle autorità giudiziarie.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Accesso alle autorità giudiziarie). I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorità giudiziarie, per la difesa dei loro diritti e interessi, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
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