Accordo›Parte III
Art. 9
9 / 31Richieste di assistenza giudiziaria.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Richieste di assistenza giudiziaria).
1) La domanda di assistenza deve indicare:
a) l'autorità giudiziaria che formula la richiesta e, ove possibile, quella alla quale è rivolta;
b) il procedimento al quale essa si riferisce;
c) l'identità delle parti e degli altri soggetti, la loro posizione processuale, la loro cittadinanza, la loro professione o attività, il luogo di residenza o di domicilio;
d) il nome e indirizzo dei rappresentanti legali;
e) l'oggetto della richiesta, gli atti da compiere.
2) La domanda e i documenti allegati devono essere datati, firmati e muniti di sigillo dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria alcuna legalizzazione.
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