Accordo›Parte III
Art. 14
14 / 31Spese.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Spese).
Le spese derivanti dall'espletamento della domanda di assistenza giudiziaria vengono sostenute dalla Parte richiesta. Le spese per le consulenze tecniche vengono rimborsate dalla Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-14