Accordo›Parte IV
Art. 17
Esenzione dalla legalizzazione.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Esenzione dalla legalizzazione).
Sono esenti da legalizzazione gli atti, le copie e le autenticazioni di firme, redatti o certificati conformi da una pubblica autorità o da una persona autorizzata a norma della legge di una Parte contraente, e muniti di firma e sigillo ufficiale, da esibire sul territorio dell'altra Parte.
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