AccordoParte IV

Art. 17

Esenzione dalla legalizzazione.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Esenzione dalla legalizzazione). Sono esenti da legalizzazione gli atti, le copie e le autenticazioni di firme, redatti o certificati conformi da una pubblica autorità o da una persona autorizzata a norma della legge di una Parte contraente, e muniti di firma e sigillo ufficiale, da esibire sul territorio dell'altra Parte.
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Esenzione dalla legalizzazione. (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo