Accordo›Parte V
Art. 21
21 / 31Modalità delle comunicazioni.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Modalità delle comunicazioni).
1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti è trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta.
2) Organo competente è per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-21