Convenzione
Art. 9
In vigore dal 28 dic 1985
1) Il conferimento di poteri all'intermediario da parte del rappresentato può essere espresso o tacito.
2) L'intermediario ha il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del suo compito tenuto conto delle circostanze.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-9