Convenzione

Art. 9

In vigore dal 28 dic 1985
1) Il conferimento di poteri all'intermediario da parte del rappresentato può essere espresso o tacito. 2) L'intermediario ha il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del suo compito tenuto conto delle circostanze.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo