Convenzione

Art. 11

In vigore dal 28 dic 1985
Le disposizioni dell', dell' o del capitolo IV, che autorizzano per il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere una forma diversa da quella scritta, non si applicano quando il rappresentato o l'intermediario hanno il loro domicilio in uno Stato contraente che ha reso una dichiarazione in conformità all'. Le parti non possono derogare al presente paragrafo nè modificarne l'effetto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-11

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