Convenzione

Art. 6

In vigore dal 28 dic 1985
1) Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede del commercio internazionale. 2) I punti relativi alle materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono implicitamente contemplati in essa, saranno definiti in base ai principi generali a cui essa si ispira o, in assenza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme del diritto privato internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo