Convenzione
Art. 6
In vigore dal 28 dic 1985
1) Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede del commercio internazionale.
2) I punti relativi alle materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono implicitamente contemplati in essa, saranno definiti in base ai principi generali a cui essa si ispira o, in assenza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme del diritto privato internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-6