Convenzione

Art. 8

In vigore dal 28 dic 1985
Ai fini della presente Convenzione: a) se una parte ha più domicili, il domicilio da prendersi in considerazione è quello più strettamente connesso al contratto di vendita, in considerazione delle circostanze note alle parti o da esse previste all'atto della conclusione del contratto; b) se una parte non ha domicilio, si terrà conto della sua residenza abituale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo