Convenzione
Art. 8
In vigore dal 28 dic 1985
Ai fini della presente Convenzione:
a) se una parte ha più domicili, il domicilio da prendersi in considerazione è quello più strettamente connesso al contratto di vendita, in considerazione delle circostanze note alle parti o da esse previste all'atto della conclusione del contratto;
b) se una parte non ha domicilio, si terrà conto della sua residenza abituale.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-8