Convenzione
Art. 3
In vigore dal 28 dic 1985
1) La presente Convenzione non si applica:
a) alla rappresentanza da parte di intermediari che, a titolo professionale, effettuano operazioni nelle borse dei valori e merci;
b) alla rappresentanza da parte di qualsiasi persona che procede ad una vendita all'asta;
c) alla rappresentanza legale nel diritto di famiglia, del regime matrimoniale tra i coniugi e del regime delle successioni;
d) alla rappresentanza derivante da una abilitazione legale o giudiziaria ad agire per conto di persone che non hanno la capacità di agire;
e) alla rappresentanza in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa, o che viene esercitata sotto il diretto controllo di tale autorità.
2) La presente Convenzione non deroga alle norme di tutela dei consumatori.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-3