Convenzione

Art. 5

In vigore dal 28 dic 1985
Il rappresentante o l'intermediario che agiscono in conformità alle istruzioni implicite o esplicite del rappresentato, possono convenire con un terzo di escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell', di derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o di modificarne l'effetto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-5

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