Convenzione
Art. 4
In vigore dal 28 dic 1985
Ai fini della presente Convenzione:
a) l'organo, il gestore o il socio di una società, di una associazione o di qualsiasi altro ente giuridico dotato o meno di personalità giuridica, non è considerato intermediario di quest'ultimo, nella misura in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, egli agisce in virtù di poteri conferitigli dalla legge o dagli atti costitutivi di tale entità;
b) il "trustee" non è considerato un intermediario che agisce per conto del "trust", dell'organo costitutivo o del beneficiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-4