Convenzione
Art. 2
In vigore dal 28 dic 1985
1) La presente Convenzione si applica solamente se il domicilio del rappresentato e quello del terzo si trovano in Stati diversi, e se:
a) il domicilio dell'intermediario si trova in uno Stato
contraente o
b) le norme del diritto internazionale privato impongono l'applicazione della legge di uno Stato contraente.
2) Se, all'atto della conclusione del contratto, il terzo non conosce o non è tenuto a conoscere la qualifica dell'intermediario, la Convenzione si applica solo se, oltre alle condizioni richieste al par. 1), l'intermediario e il terzo sono domiciliati in Stati diversi.
3) Nè la cittadinanza delle parti nè il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto di Vendita saranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-2