Convenzione

Art. 2

In vigore dal 28 dic 1985
1) La presente Convenzione si applica solamente se il domicilio del rappresentato e quello del terzo si trovano in Stati diversi, e se: a) il domicilio dell'intermediario si trova in uno Stato contraente o b) le norme del diritto internazionale privato impongono l'applicazione della legge di uno Stato contraente. 2) Se, all'atto della conclusione del contratto, il terzo non conosce o non è tenuto a conoscere la qualifica dell'intermediario, la Convenzione si applica solo se, oltre alle condizioni richieste al par. 1), l'intermediario e il terzo sono domiciliati in Stati diversi. 3) Nè la cittadinanza delle parti nè il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto di Vendita saranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-2

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