Convenzione

Art. 7

In vigore dal 28 dic 1985
1) Il rappresentato o l'intermediario da una parte e il terzo dall'altra parte sono vincolati dagli usi ai quali essi hanno acconsentito e dalle abitudini che si sono create fra di loro. 2) Salvo accordo contrario, si ritiene che essi si siano tacitamente richiamati a qualsiasi uso di cui avevano o dovevano aver conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente diffuso e regolarmente osservato dalle parti nei rapporti di rappresentanza di tipo simile a quelli del settore commerciale in questione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-7

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