Convenzione

Art. 13

In vigore dal 28 dic 1985
1) Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del suo potere, i suoi atti vincolano solo l'intermediario e il terzo se: a) il terzo non conosceva o non era tenuto a conoscere la qualità dell'intermediario o b) dalle circostanze specifiche risulta che segnatamente con riferimento ad un contratto di commissione, l'intermediario intendeva vincolare solo se stesso. 2) Tuttavia: a) quando l'intermediario non adempie o non è in grado di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del rappresentato perché il terzo non adempie ai suoi stessi obblighi per qualsiasi altra ragione, il rappresentato può far valere contro il terzo diritti acquisiti per suo conto dall'intermediario, gravati da tutte le eccezioni che il terzo può opporre all'intermediario; b) quando l'intermediario non adempie o non è in grado di adempiere ai suoi obblighi verso il terzo, quest'ultimo può far valere contro il rappresentato i diritti che possiede contro l'intermediario, gravati da tutte le eccezioni che l'intermediario può opporre al terzo e che il rappresentato può opporre all'intermediario. 3) I diritti di cui al par. 2), possono essere esercitati solo se ne è stato dato avviso all'intermediario, e, secondo i casi, al terzo o al rappresentato. Non appena il terzo o il rappresentato ricevono tale notifica, non possono più liberarsi dai loro obblighi trattando con l'intermediario. 4) Quando l'intermediario non adempie o non è in grado di adempiere ai suoi obblighi verso il terzo perché il rappresentato non adempie i suoi propri obblighi, l'intermediario deve comunicare al terzo il nome del rappresentato. 5) Quando il terzo non adempie nei confronti dell'intermediario agli obblighi che risultano dal contratto, l'intermediario deve comunicare il nome del terzo al rappresentato. 6) Il rappresentato non può far valere contro il terzo i diritti acquisiti per suo conto dall'intermediario quando risulti da circostanze specifiche che il terzo, se avesse conosciuto l'identità del rappresentato, non avrebbe concluso il contratto. 7) L'intermediario può, in conformità alle istruzioni espresse o tacite del rappresentato, convenire con il terzo di derogare al par. 2) o di modificarne l'effetto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-13

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