Convenzione
Art. 14
In vigore dal 28 dic 1985
1) Quando l'intermediario agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, i suoi atti non vincolano il rappresentato o il terzo.
2) Tuttavia, quando il comportamento del rappresentato induce il terzo a credere ragionevolmente in buona fede che l'intermediario ha il potere di agire per conto del rappresentato e che agisce entro i limiti di tale potere, il rappresentato non può far valere nei confronti del terzo il difetto di potere dell'intermediario.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-14