Convenzione

Art. 19

In vigore dal 28 dic 1985
L'estinzione del potere non è opponibile al terzo salvo ce questi conoscesse o dovesse conoscere tale estinzione e i fatti che l'hanno causata.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo