Convenzione

Art. 22

In vigore dal 28 dic 1985
1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma alla seduta di chiusura della Conferenza diplomatica sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e rimarrà aperta alla firma per tutti gli Stati a Berna fino al 31 dicembre 1984. 2) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a decorrere dalla data alla quale sarà aperta la firma. 4) Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo svizzero.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo