Convenzione
Art. 26
In vigore dal 28 dic 1985
1) Due o più Stati contraenti, che, in materie disciplinate dalla presente Convenzione, applicano norme giuridiche identiche o simili, possono, in qualsiasi momento, dichiarare che la Convenzione non si applica quando il rappresentato e il terzo o, nel caso di cui al par.
2) dell', l'intermediario e il terzo hanno il loro domicilio in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche.
2) Qualsiasi Stato contraente che, nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, applica delle norme giuridiche identiche o simili a quelle di uno o più Stati non contraenti può, in qualsiasi momento, dichiarare che la convenzione non si applica quando il rappresentato e il terzo, o, nel caso del par. 2) dell', l'intermediario e il terzo hanno il loro domicilio in tali Stati.
3) Quando uno Stato nei confronti del quale è stata pronunciata una dichiarazione ai sensi del par. precedente diventa, in seguito, uno Stato contraente, la dichiarazione succitata avrà, dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione pronunciata in virtù del par. 1), a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o pronunci una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco.
Storico versioni
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