Convenzione

Art. 30

In vigore dal 28 dic 1985
1) Qualsiasi Stato contraente può in qualsiasi momento dichiarare che applicherà le disposizioni della presente Convenzione a dei casi determinati che sfuggirebbero al suo campo di applicazione. 2) Questa dichiarazione può segnatamente prevedere che la Convenzione si applicherà: a) a qualsiasi contratto diverso dal contratto di vendita di merci; b) ai casi in cui i domicili di cui al par. 1 e all', non si trovano negli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-30

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