Convenzione

Art. 33

In vigore dal 28 dic 1985
1) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica e di accettazione, di approvazione o di adesione. 2) Quando uno Stato ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore per quanto riguarda tale Stato il primo giorno del mese Successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-33

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