Convenzione
Art. 29
In vigore dal 28 dic 1985
Qualsiasi Stato contraente il cui commercio estero, nel suo insieme o in alcuni settori particolari, viene svolto esclusivamente da organizzazioni appositamente autorizzate, può in qualsiasi momento dichiarare che, quando dette organizzazioni agiscono nel campo del commercio estero in qualità di acquirente o venditore, tutte queste organizzazioni o le organizzazioni specificate nella dichiarazione non verranno considerate, ai fini dell'applicazione del par. 2b) e 4 dell', come intermediari nello loro relazioni con altre organizzazioni, la cui sede si trovi nel medesimo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-29