Convenzione

Art. 34

In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione si applica quando l'intermediario fa un'offerta di vendita o di acquisto o accetta un'offerta di vendita o di acquisto dopo l'entrata in vigore della Convenzione nello Stato contraente di cui all' par. 1).
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Art. 34 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo